Diritto di Cronaca
Diritto di Cronaca: Non Solo Affare da Giornalisti
Bologna, 3 aprile 2025 - La libertà di parola e di informazione sono pilastri fondamentali di ogni società democratica. Ma chi può realmente esercitare il diritto di cronaca? La risposta, forse sorprendente per alcuni, è chiara: non è un privilegio esclusivo dei giornalisti iscritti all'albo.
La nostra Costituzione, all'articolo 21, sancisce inequivocabilmente:
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, ai quali la legge stessa espressamente si riferisce, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando sia dichiarata la urgenza e la mancanza di tempo per intervenire con l'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."
Come si evince chiaramente, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" è un diritto universale.
Un Diritto di Tutti, con Limiti Chiari
È fondamentale sottolineare che questo diritto non è appannaggio esclusivo dei professionisti dell'informazione. Chiunque può esercitare il diritto di cronaca, che si tratti di un post su un social network, di un articolo su un blog personale, o semplicemente del racconto di un evento a un conoscente. In fondo, ogni volta che condividiamo informazioni di interesse collettivo, stiamo potenzialmente esercitando questo diritto costituzionale.
Tuttavia, è altrettanto cruciale ricordare che l'esercizio di questo diritto non è illimitato. La legge impone a tutti, giornalisti e non, il rispetto di alcuni paletti ben precisi:
- Verità della notizia (oggettiva o putativa): Ciò significa l'obbligo di riportare fatti veri o, quantomeno, verificati con diligenza attraverso fonti attendibili. La buona fede e la convinzione della veridicità di quanto riportato (la cosiddetta "verità putativa") giocano un ruolo importante.
- Pertinenza: La notizia diffusa deve rivestire un effettivo interesse pubblico, riguardando questioni rilevanti per la collettività. Non è lecito invadere la sfera privata di individui senza una valida ragione di interesse generale.
- Continenza (o forma civile): Il modo in cui la notizia viene presentata deve essere misurato e rispettoso della dignità altrui. Sono da evitare espressioni gratuitamente offensive, lesive della reputazione o diffamatorie.
Giornalisti: Un Ruolo e Responsabilità Specifiche
La principale distinzione tra un cittadino comune e un giornalista professionista nell'esercizio del diritto di cronaca risiede nel "dovere" di cronaca. I giornalisti, vincolati da un codice deontologico e investiti di una specifica responsabilità sociale, sono tenuti a una ricerca della verità ancora più scrupolosa e a una verifica meticolosa delle fonti. La loro professione implica un impegno etico e giuridico maggiore nella diffusione di notizie accurate e complete.
In Conclusione
Il diritto di cronaca è un bene prezioso e un diritto fondamentale che appartiene a ogni cittadino. La possibilità di informare ed essere informati è un motore essenziale per la partecipazione democratica e per la formazione di un'opinione pubblica consapevole. Tuttavia, è imprescindibile esercitare questo diritto con responsabilità, nel rispetto della verità, della pertinenza e della continenza, principi che valgono indistintamente per chiunque decida di condividere informazioni di interesse collettivo.
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